| Di Ing. Alberto Rapagna',
venerdì 30 ottobre 2009
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ECCO UN CASO ECLATANTE NON SOLO DI MALAFFARE Nel mese di Marzo 2009 perviene al Comune di Roseto degli Abruzzi un esposto relativo alla pratica edilizia riguardante un fabbricato del Gruppo Ing. Alberto Rapagnà ed il Dirigente, l’Assessore all’Edilizia Priavata Rag. Enzo Frattari e la Commissione Edilizia decidono di sospendere l’esame della stessa ed a distanza di 7 mesi la Commissione Edilizia nella seduta del 21/10/2009 ha espresso il parere che allo scrivente ancora viene trasmesso. Danni procurati, per quanto, sopra al momento sono solo di € 500.000,00. Nel stesso mese di Marzo 2009 lo scrivente porta a conoscenza, all’Assessore all’Edilizia Privata, Presidente della Commissione e dei componenti della stessa (come da lettera sotto riportata inserita nel sito il 09/03/2009) che il P.d.C. N.180/07 rilasciato alla Società ALCINI IMMOBILIARE S.r.l. è completamente illegittimo ed in violazione delle vigenti norme del P.R.G. - Ass.re Edilizia Privata Rag.Frattari Enzo - Ill.mo Presidente della Commissione Edilizia - Componenti della Commissione Edilizia Del Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) Oggetto: COMUNICAZIONE RELATIVA AL P.D.C. N. 180/07, RILASCIATO ALLA SOCIETA’ ALCINI IMMOBILIARE S.R.L.. Premesso: - che la Soc. ALCINI IMMOBILIARE S.r.l. ha inoltrato un progetto per la realizzazione di un complesso residenziale nell’area ex-Di Sabatino, ricadente all’interno della perimetrazione del P.P. in Sottozona “B1”; - che detto progetto era stato esaminato più volte dalla precedente Commissione Edilizia con parere contrario per palesi contrasti con le N.T.A. del P.R.G. ed in assenza del piano particolareggiato; - che lo stesso progetto, quando ancora non era in carica l’attuale Commissione Edilizia, fu esaminato dal Dirigente in data 21/11/2006, e , “visto che la proposta rispetta lo schema previsto nel contratto di quartiere approvato con delibera N. 12 del 06/04/2004”, e con la richiesta stessa della Società ALCINI IMMOBILIARE S.r.l., espresse parere favorevole al rilascio del P.D.C.; - che il Permesso di Costruire fu rilasciato in data 02/07/2007, N. 180/07, senza alcuna prescrizione relativa all’impegno assunto dalla Società stessa in merito alla esecuzione opere pubbliche per Euro 350.000=, prevista nella tabella 2 del programma interventi per strutture ed opere varie, allegato n. 4, alla Delibera Consigliare n. 12 del 06/04/2004; - che né dal P.D.C. 180/07 né dagli altri atti depositati presso gli uffici comunali, risulta stipulata la prescritta convenzione per l’assunzione degli obblighi derivanti alla concessionaria; - che non risultano depositati nemmeno altri atti necessari per l’individuazione delle opere pubbliche per Euro 350.000=, quali computo metrico estimativo, polizza fidejussoria a garanzia della loro esecuzione e penali per la mancata esecuzione, atti tutti obbligatori da formalizzare prima del rilascio del P.D.C.. Premesso quanto sopra; - Atteso che detti adempimenti non sono stati richiesti; - Rilevato che la nuova Commissione Edilizia, ha espresso parere favorevole alla variante al P.D.C. 180/07, con voto contrario di un componente; - Constatato che gli attuali componenti della Commissione Edilizia che hanno espresso parere favorevole non erano a conoscenza che il P.D.C. 180/07 era stato rilasciato sulla scorta del “Contratto di Quartiere II”, giusta delibera C.C. N. 12 del 06/04/2004, il quale Contratto di Quartiere prevedeva, appunto, la realizzazione di opere pubbliche per Euro 350.000= da realizzare a cura e spese della Società concessionaria; Tutto quanto sopra si porta a conoscenza dei componenti la Commissione Edilizia per la rivisitazione della pratica edilizia nel suo complesso e per l’adozione degli eventuali provvedimenti. Roseto degli Abruzzi, 07/03/2009 Rapagnà Ing. Alberto Detto esposto non ha prodotto per la Società Alcini Immobiliare Srl la stessa sospensione dell’esame della pratica ma al contrario, ha prodotto l’accelerazione della conclusione dell’ITER Amministrativo per il rilascio del certificato di agibilità, il tutto, senza che nessuno dei destinatari dell’esposto si sia premurato di andare a verificare cosa prevedesse la Delibera di Consiglio N.12 del 06/04/2004.
Il Presidente e i Componenti della Commissione Edilizia nell’esprimere parere favorevole alla Variante del P.d.C. N.180/07, rilasciato dal Dirigente Arch. Lorenzo Patacchini senza il parere della Commissione Edilizia a loro avviso ritengono di non essere responsabili dell’eventuale illegittima autorizzazione a realizzare un Complesso Residenziale in assenza del vincolante Piano Particolareggiato.
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