Articolo del quotidiano “IL CENTRO” 23/02/2016

Ecco i motivi…

del perché il Comune di Roseto non si è costituito

Parte Civile nel processo PRUSST area Ex-Monti.

 

Il Comune cioè il Sindaco Pavone con un accordo trasversale non si è potuto costituire Parte Civile nel processo perché avrebbe dovuto chiedere i danni alla società dalla quale ha acquistato l'appartamento oltre allo “staff tecnico dell'edilizia Privata” che ha coperto gli abusi edilizi degli ultimi cinque anni del suo mandato.

 

Oramai il REATO della lottizzazione ABUSIVA è blindato e come conseguenza naturale porterà alla condanna di tutti gli imputati Patacchini, Saponaro, Di Nicola, Lucidi, Rocci ed altri e soprattutto alla acquisizione a Patrimonio Pubblico delle tre palazzine A, B e C.

 

Non trattasi quindi di abusi edilizi sanabili per cui sia il Sindaco Pavone che Frattari Antonio e tanti altri ignari Privati dovranno consegnare gli appartamenti al Comune che nel contempo acquisisce la proprietà.

 

Chi sono i maggiori responsabili che hanno consentito e coperto la gestione amministrativa del PRUSST senza tutelare l'interesse Pubblico del Comune e favorire invece l’interesse del Privato?

 

Ecco i magnifici amministratori che verranno chiamati in causa per la responsabilità civile per i danni causati al Comune e alla Parte Civile nel processo che avrà inizio domani 24 febbraio 2016.

 

-         Di Bonaventura Franco ex Sindaco,

 

-         Frattari Enzo e Antonio ex amministratori,

 

-         Pavone Enio attuale Sindaco ed ex Assessore alle Finanze,

 

-         Ciancaione Rosaria ex Dirigente Ragioneria,

 

-         Patacchini Lorenzo ex Dirigente Lavori Pubblici ed Edilizia Privata,

 

-       Consiglieri Comunali (Di Marco Nicola, Tuccella Giuseppe, Caporaletti Alberto, Norante Antonio, Di Giulio Pietroenzo, Di Giuseppe Filiberto, Iannetti Romano, Dezi Attilio) che hanno votato la Delibera N.65 del 05/11/2015 relativa alla congruità della invarianza delle superfici spettanti  al Comune nella misura del 12,32% anziché estenderla alla plusvalenza della superficie residenziale realizzata post operam ponendo in essere la TRUFFA CONTRATTUALE punita dall’art.640 cp

Circostanza documentata e ben nota ai citati consiglieri compresa la conoscenza dell’inveritiero parere di congruità dell’Ing. Di Marco e della censura dell’Ufficio Legale della Regione Abruzzo circa l’applicabilità del 12,32% anche sulle maggiori superfici residenziali realizzate nell’ambito del PRUSST.

 

-         Ing. Di Marco Dante che ha redatto il parere di congruità per l’invarianza del rapporto minimo del 12,32%.

 

Lettera inviata dall’Ing. Rapagnà Alberto al Presidente del Consiglio   Comunale Di Marco Nicola ed al Sindaco prima di votare la Delibera N.65 del 05/11/2015.

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Mitt.Ing. Alberto Rapagnà

 Via Nazionale, 356

 64026 Roseto Degli Abruzzi

       

 

 

-          Ill.mo Signor Presidente del Consiglio

      Comunale della Città di Roseto

      Rag. Di Marco Nicola

 

-          Ill.mo Signor SINDACO

Del Comune di Roseto degli Abruzzi

 

Oggetto:   invito a rappresentare ai componenti del Consiglio Comunale prima della discussione della    proposta di Delibera N. 80/15 nella seduta del “5 novembre 2015” che il parere circa il rispetto della invarianza del rapporto tra la superficie da cedere al Comune e quella effettivamente realizzata dalla società Alfa Immobiliare Srl del 12,32% prevista nel PRUSST  dell'area Ex Monti a firma dell'Ing. Dante Di Marco è Palesemente INFEDELE  e LESIVA    per la Collettività.

 Al sottoscritto Ing. Alberto Rapagnà, in qualità di libero professionista e soprattutto di Cittadino sensibile alla tutela e rispetto del bene Pubblico, corre l'obbligo di richiedere alla SVI di portare a conoscenza dei componenti del Consiglio Comunale, prima della discussione dell'argomento di cui in oggetto, la circostanza dell'INFEDELE parere di verifica dei mq di superficie edificata prevista in convenzione spettanti al Comune di Roseto rispetto a quella realizzata ex post del programma PRUSST effettivamente spettanti all'Ente.

Infatti nel parere, che è parte integrante della Delibera stessa, il tecnico incaricato non ha TENUTO CONTO dello stato di fatto ex post del PRUSST e cioè dell'accertamento comparativo tra l'ESEGUITO ed il REALIZZATO come dallo stesso rappresentato nella relazione a pag.29 mentre al contrario INCOMPRESIBILMENTE  ha dichiarato a pag. 2 che la verifica è stata effettuata negli uffici del IV° Settore e soprattutto delle seguenti circostanze di evidenza Pubblica:

- la superficie edificata spettante al Comune nella percentuale del  12,32% è stata calcolata rispetto agli elaborati tecnici allegati alla convenzione e non invece a quella ex post del PRUSST escludendo dal riparto quindi, illegittimamente, le superfici dei Sottotetti oggetto di cambio di destinazione d'uso da locali ripostiglio a superficie residenziale spettanti al Comune;

- la superficie con destinazione residenziale del piano mansarda dei tre fabbricati A-B e C non è stata considerata interamente nel computo della superficie MAX realizzabile di 6.310 mq escludendo dalla stessa circa 400mq dal riparto nella misura del 12,32% spettante al Comune;

- le superfici dei piani terra rappresentati negli elaborati allegati alla convenzione come PORTICATI, essendo stati chiusi e costituendo superficie edificata, non sono state considerate dal tecnico incaricato nel riparto della superficie spettante al Comune contravvenendo palesemente alla stesso spirito della Delibera di incarico il cui oggetto specifico è proprio quello di accertare lo stato dei luoghi ex post PRUSST;

- l'altezza massima dei tre fabbricati di mt. 14,50 non è stata rispettata in quanto la stessa è stata accertata essere mediamente di mt. 15,12 e detta difformità non rilevata dal tecnico incaricato non poteva consentire il cambio di destinazione d'uso in residenziale di tutti i sottotetti e dei piani mansarda. In sostanza tutti i piani mansarda essendo posti in parte al di sotto dell'altezza massima di mt.14,50  e parte al di sopra di detta quota, come ogni consigliere comunale può constatare senza avere una specifica conoscenza tecnica, non hanno i requisiti per essere classificati come superficie residenziale per cui sono superfici realizzate al di fuori del PRUSST circostanza pregnante che costituisce la prova regina del reato di lottizzazione Abusiva contestato dall'A.G;

- il monumento quale testimonianza del luogo di Lavoro del valore di circa 30.000,00 Euro previsto nella convenzione a carico della società Alfa Immobiliare Srl non è stato realizzato prima del rilascio delle tre Agibilità per cui detta somma deve essere incamerata dal Comune stante l'evidente inadempimento contrattuale;

- il tecnico incaricato non ha verificato la anomala circostanza dell'onere di realizzare i parcheggi pubblici a carico della società Alfa Immobiliare Srl così come risulta in ognuna delle tre rimodulazioni del PRUSST quando in realtà gli stessi sono stati realizzati dalla citata società ma PAGATI dal Comune attraverso una illegittima compensazione.

Non tutti i consiglieri sono a conoscenza di detto aspetto.

Quanto sopra rappresentato, se portato a conoscenza a tutti i consiglieri comunali, prima della discussione della Delibera di cui in oggetto, la SVI consentirà agli stessi di non ridurre e limitare il loro ruolo istituzionale ad una mera presa d'atto del parere dell'Ing. Dante Di Marco bensì ad una responsabilità collegiale volta a tutelare gli interessi del Comune affinché si determini l'ulteriore superficie spettante allo stesso nel pieno rispetto della Delibera di incarico al tecnico e delle effettive maggiori superfici realizzate rapportate a quelle previste nella convenzione atteso anche la palese inutilizzabilità della perizia tecnica in questione.

Distinti saluti

Roseto Degli Abruzzi, 04/11/2015

 Ing.Alberto Rapagnà

 

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Lettera del parere della Regione Abruzzo del 10/10/2013