TUTTI GLI IMPUTATI

 SI SONO AVVALSI DELLA FACOLTA’

DI NON RISPONDERE

 

Nell’udienza odierna  è stato sentito il C.T.P. della parte civile che ha ripercorso tutte le tappe del PRUSST dalla prima approvazione nel 1999 fino al completo stravolgimento della rimodulazione del 13/10/2004 che portò all’approvazione della Delibera n.12/05.

Il C.T.P., ha fugato inoltre ogni dubbio al Collegio Giudicante circa la illegittimità della procedura di approvazione della rimodulazione del PRUSST atteso che dalla ristrutturazione dell’edificio esistente si è pervenuta alla realizzazione di un complesso quasi totalmente residenziale in totale difformità della proposta ammesso al finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture per Lire 2.886.811.000.

In sostanza, il privato ha rinunciato al finanziamento pubblico del citato importo perché ha trovato più redditizio e vantaggioso per se stesso la realizzazione di edilizia residenziale senza  alcun beneficio alla collettività e al Comune i cui rappresentanti non hanno sollevato alcuna eccezione circa la non congruità della cessione di 880 mq. di locali commerciali, dei parcheggi pubblici con oneri a carico del privato per € 610.000,00 e corresponsione del privato della somma di € 610.000,00 per la rinuncia dal Comune alla opzione di acquisto di 1.250mq. di locali commerciali.

Due delle tre condizioni citate e  previste nell’ “ACCORDO DI PROGRAMMA” del 07/11/2005,  nella Delibera n.50/05 di ratifica del citato accordo del 19/12/2005 avvenuta non entro  i 30gg previsti dall’art.8 ter della L.R. N. 18/83 e nella convezione stipulata il 04/01/2007 e cioè la cessione del locale commerciale 880 mq e la corresponsione di € 610.000,00 che

                                                       TUTT’ORA

non sono state né richieste e né sollecitate dal Dirigente Arch. Patacchini Lorenzo.

Detto adempimento doveva essere espletato prima del rilascio delle agibilità avvenute nel 2010 quando due amministratori hanno stipulato l’atto di acquisto di 2 appartamenti.

Alla luce di detti atti pubblici, nella odierna udienza è stato quindi accertato che, tutti gli appartamenti tutti gli uffici e tutti i locali commerciali venduti dalla Alfa Immobiliare Srl  non potevano essere collocati sul mercato per cui, è pacifico, la TURBATIVA DI MERCATO posta in essere da un’attività illegalmente  consentita.

Tutti gli imputati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere in particolar modo Arch. Patacchini, Ing. Rocci Tito e Lucidi Giovanni.

Durante il contro interrogatorio del C.T.P. della parte civile dell’Ing. Alberto Rapagnà la difesa degli imputati ha sollevato l’osservazione che la somma di € 610.000,00  per la rinuncia all’opzione il privato non lo doveva versare in quanto da uno schema di protocollo di intesa sottoscritto il 09/09/2004 risulta che il Comune rinunciava a detta somma.

Circostanza  prontamente  smentita dalla esibizione della convenzione del 04/01/2007  (cioè successiva a detto schema di protocollo di intesa forse sottoscritto all’interno di una trattoria il 09/09/2004) la quale invece prevede che detta somma doveva essere inserita nel bilancio del Comune e versata nel 2007 prima del  rilascio del PDC N.129/07 cioè prima di iniziare i lavori di costruzione delle palazzine A-B-C.

La prossima udienza ricade il 29 Giugno ore 16:00.